
Un contrassegno per individuare più facilmentei prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia. È il marchio biologico italiano, istituito dal decreto ministeriale 26 maggio 2026 del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 luglio 2026.
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I requisiti da rispettare
Il marchio potrà essere usato da tutti gli operatori con sede legale e produttiva all’interno dell’Unione europea i cui i prodotti siano contrassegnati con la dicitura «agricoltura Italia» o «acquacoltura Italia». Per quanto riguarda l’etichettatura, il decreto specifica i criteri che dovranno essere rispettati: innanzitutto, il marchio potrà essere apposto solo in aggiunta al logo di produzione biologica dell’Unione europea. La visibilità del logo nazionale, poi, non potrà in alcun modo sovrapporsi, limitare o sostituire quella dell’etichetta comunitaria. Quest’ultima, infatti, deve essere sempre chiaramente identificabile e conforme alle disposizioni della normativa Ue. Il marchio italiano non può inoltre avere dimensioni superiori a quelle del logo di produzione biologica dell’Unione europea. I due loghi devono essere presentati e disposti nello stesso campo visivo, garantendone la distinzione e la riconoscibilità. Infine, non sarà possibile alterare in alcun modo il marchio: vietato aggiungere testo, modificare la forma o gli elementi visivi, aggiungere effetti grafici come anche l’utilizzo in trasparenza.
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I passaggi per l’utilizzo
Chi intenda avvalersi della possibilità di apporre il marchio biologico italiano dovrà darne comunicazione al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste tramite l’applicativo informatico dedicato raggiungibile dal Sistema informativo agricolo nazionale (Sian). Si dovranno fornire le generalità dell’operatore biologico, compreso il Codice unico di identificazione aziende agricole (Cuaa), assieme all’elenco dei prodotti sui quali si desidera usare il marchio. Sarà necessaria anche un’autodichiarazione che accerti il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento europeo 2018/848, che disciplina la produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici. È richiesto ancora un atto con cui l’operatore si impegna a rispettare le norme stabilite dal decreto e a comunicare qualsiasi variazione dell’elenco dei prodotti. Se entro trenta giorni dalla comunicazione non si riceve un diniego da parte del Ministero si è autorizzati a usare il marchio.
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