
È stato pubblicato martedì 15 settembre in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore mercoledì 30 settembre il decreto legislativo 160/2026 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2024/1689 (cosiddetto Ai Act) che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di Ai per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.
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Approccio antropocentrico e fondato sul rischio
Prima di analizzare le misure contenute all’interno del Dlgs 160/2026, è bene ricordare che l’approccio italiano, come quello europeo, è e rimane antropocentrico. Anche quando l’Ai viene impiegata dalle Forze di polizia, il principio guida è che l’intelligenza artificiale serve come strumento di supporto all’intervento e alla decisione dell’essere umano. Inoltre, l’approccio è proporzionato e fondato sul rischio, in quanto tiene conto della classificazione dei sistemi di Ai e delle diverse categorie di soggetti interessati. L’obiettivo è incrementare l’efficienza operativa senza intaccare il giudizio e la revisione degli operatori umani. Specialmente per i sistemi ad alto rischio, la norma impone che ci sia una sorveglianza umana costante e formata nell’uso delle tecnologie per prevenire rischi alla sicurezza o lesioni della privacy e dei diritti fondamentali.
Collaborazioni e formazione
Agli articoli 4, 5 e 6 il Dlgs 160/2026 dichiara la possibilità, per le Forze di polizia, di avviare convenzioni e partnership con università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati, purché assicurino la tutela dei dati operativi sensibili, vietandone la condivisione diretta con l’uso di dati sintetici, mascherati o pseudonimizzati. Viene specificato, inoltre, che gli spazi di sperimentazione normativa forniscono la base giuridica per testare e sviluppare i sistemi di Ai ad alto rischio in ambienti controllati, in collaborazione con il Garante della privacy (che si è espresso più volte su questi temi) e le Autorità nazionali competenti.
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Imprescindibile, in questo contesto, la formazione del personale. Per questo, vengono predisposti, presso gli istituti di formazione delle Forze di polizia, corsi finalizzati a spiegare funzionamento, potenzialità, limiti, rischi dell’intelligenza artificiale, senza dimenticare le questioni etiche e la tutela della privacy.
Identificazione biometrica
Il terzo capo della nuova norma – «Sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nelle attività di polizia per l’etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione di dati biometrici, per l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione o di protezione e per il riconoscimento facciale a posteriori a fini di contrasto dei reati» – è quello che, negli ultimi mesi, ha suscitato più polemiche e preoccupazioni sia in Parlamento sia presso il Garante della privacy. Gestire con cautela i dati biometrici è fondamentale sia nell’uso dei sistemi di Ai in tempo reale sia nel riconoscimento facciale a posteriori: l’utilizzo improprio, discriminatorio, per finalità che eccedano quelle disposte dalla magistratura è possibile.
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