Non smaltisce prodotti scaduti: licenziata la gestrice di una catena discount

Non smaltisce prodotti scaduti: licenziata la gestrice di una catena discount
Closeup view of man's hand on shop trolley cart. Shopping with discount prices shelfes in grocery. Consumerism lifestyle. Michael Traitov  - stock.adobe.com

Il mancato smaltimento di 340 prodotti scaduti da mesi e i ritardi nella redazione dell’inventario, forse per favorire il raggiungimento di obiettivi di budget, sono costati il licenziamento disciplinare senza preavviso alla gestrice di un punto vendita di una catena di supermercati discount. Una violazione reiterata e sistematica di questi obblighi, quella commessa dalla donna secondo la Corte d’appello di Venezia, cui aveva fatta ricorso dopo che, nel primo grado, era stata confermata la legittimità del recesso aziendale per grave violazione degli obblighi di cui all’articolo 17, commi 1° e 2°, del contratto collettivo nazionale di settore.

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La conferma in secondo grado

Nel confermare la decisione dei giudici di primo grado, quelli di secondo grado hanno evidenziato come non fosse verosimile che la ricorrente, tenuto conto dell’elevata anzianità aziendale (27 anni, di cui 20 con mansioni di gestore di filiale), non conoscesse le procedure aziendali di base in materia di controllo delle scadenze dei prodotti e del loro smaltimento, oggetto di un’apposita policy aziendale, ritenendo «altamente probabile che ella, secondo la contestazione di addebito disciplinare… abbia volutamente omesso il tempestivo smaltimento della merce perché attraverso questo meccanismo avrebbe aumentato le probabilità di raggiungimento degli obiettivi previsti per l’erogazione di premi ai gestori di punti vendita». Un convincimento della Corte, quest’ultimo, supportato anche da una deposizione testimoniale.

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Questa sistematica violazione delle procedure aziendali – ha sostenuto ancora la Corte d’appello – anche se fosse stata posto in essere per negligenza (colpa) e non per favorire il raggiungimento degli obiettivi di budget (dolo), tenuto conto dell’espressa policy aziendale in materia, «è di per sè sola di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e da giustificare il licenziamento per giusta causa, non rientrando nella previsione di una sanzione conservativa nel sistema disciplinare del Ccnl», che prevede la multa per la mera negligenza e non per la negligenza grave, «come nel caso di specie».

La conclusione della Cassazione

Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte di cassazione, che con l’ordinanza 25231/2026 depositata ieri, ha chiuso la vicenda confermando la liceità del recesso aziendale. Merita osservare che i giudici di legittimità, tra i motivi di ricorso presentati dalla lavoratrice, hanno dovuto analizzare anche uno relativo alla possibile natura discriminatoria del licenziamento della donna (madre di due figli disabili) , rispetto alla quale – hanno osservato – «la Corte d’appello … ha escluso, con accertamento di merito non efficacemente censurato, che fossero allegati e dimostrati elementi idonei a fondare una presunzione di discriminazione collega alla condizione familiare della ricorrente».

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