
Non basta che gli ispettori dell’Inps o la pubblica sicurezza mettano nero su bianco la straordinaria capacità di un cieco di muoversi come se ci vedesse per affermare che si tratta di un falso invalido. I non vedenti da lungo tempo sviluppano, infatti, capacità di percepire la loro posizione nello spazio superiori a quelle dei normovedenti. Un sesto senso che può consentire loro di orientarsi con una certadisinvoltura. Il non vedente che svolge agevolmente le sue mansioni quotidiane non può, dunque, essere considerato un impostore.
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La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso di un gruppo di non vedenti condannati, in un doppio grado di giudizio, per truffa perché, ad avviso dei giudici di merito, intascavano le indennità, in maniera fraudolenta.
L’importanza di una solida base scientifica
Un verdetto raggiunto senza una solida base scientifica, anzi malgrado accertamenti, come l’esame Pev che, per alcuni, aveva dimostrato una totale assenza di visus, a causa di una mancata risposta al segnale proveniente dalla retina e diretto ai centri cerebrali.
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Pur riconoscendo l’effettiva sussistenza delle patologie oculari e nonostante la condizione di cieco assoluto in base alla legge 138/2001, certificata dagli enti pubblici, per i giudici, l’abilità di movimento dei ricorrenti, nelle consuete attività, non era compatibile con la cecità, nè spiegabile con la capacità di compensazione con gli altri sensi.
I giudici di legittimità censurano la decisione per aver ignorato le affermazioni della difesa e la richiesta di una difesa su una perizia ad hoc. I ricorrenti avevano, in particolare, richiamato l’articolo 2 della legge 138 del 2001. Una disposizione che fornisce una definizione tecnico-normativa dello «status di cieco assoluto, fondata su criteri medico-legali oggettivi e non già sull’assoluta incapacità del soggetto di orientarsi o di compiere autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana».
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